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Immagine del redattoreMatteo Trevisan

Requisiti per l'ottenimento e l'utilizzo del Contrassegno Europeo per Persone con Disabilità

Il Contrassegno per Persone con Disabilità consente ai veicoli utilizzati da persone con disabilità di circolare in zone a traffico limitato, purché l'accesso sia autorizzato anche solo per una categoria di veicoli destinati ai servizi di trasporto pubblico. Inoltre, offre la possibilità di parcheggiare in spazi riservati.

Con l'entrata in vigore definitiva del Decreto Ministeriale Infrastrutture del 5 luglio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 2 agosto 2021, è stato istituito il Registro Pubblico Cude, una banca dati nazionale online che contiene tutte le informazioni relative al Contrassegno Europeo Unificato per Persone con Disabilità.


L'istituzione del Contrassegno risale al Decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992 n. 495, successivamente modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2012 n. 151. Inizialmente, veniva rilasciato solo alle persone con disabilità motorie gravi o significative difficoltà di deambulazione. Successivamente, con il Decreto del Presidente della Repubblica 503/1996, articolo 12 comma 3, è stato esteso anche alle persone non vedenti.

È possibile ottenere un Contrassegno temporaneo per persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a seguito di infortunio o altre cause patologiche. Inoltre, è rilasciato alle persone con totale assenza di autonomia funzionale e bisogno di assistenza continua per recarsi in luoghi di cura.

Il Contrassegno viene rilasciato dal Comune di residenza della persona dopo una specifica visita e un parere positivo da parte dell'ufficio di medicina legale dell'ASL di competenza. Questo requisito è stato semplificato dal 2012 (articolo 4, legge 4 aprile 2012, n. 35) per evitare visite duplicate e assegnare direttamente questa facoltà alla Commissione medica che valuta l'invalidità o la disabilità.

Il Contrassegno è strettamente personale e può essere utilizzato in qualsiasi veicolo utilizzato per il trasporto di persone con disabilità, indipendentemente dal fatto che il titolare abbia o meno una patente di guida o sia proprietario del veicolo. Tuttavia, deve essere utilizzato solo quando il titolare del Contrassegno è presente a bordo, alla guida o accompagnato da terzi. Il Contrassegno è valido su tutto il territorio nazionale e dell'Unione Europea, e per i paesi al di fuori dell'Unione Europea, è necessario verificarne la validità caso per caso.

Quando utilizzato, il Contrassegno deve essere esposto in modo ben visibile sul cruscotto anteriore del veicolo. È importante notare che il Contrassegno non autorizza la circolazione o la sosta in zone in cui il traffico è completamente interdetto o deviato per eventi, manifestazioni o ragioni di pubblica sicurezza. È inoltre vietato occupare spazi di parcheggio personalizzati con il numero di targa specifico del veicolo di una persona con disabilità. Questa restrizione si applica anche alle aree di parcheggio riservate ai veicoli di soccorso o alle Forze dell'Ordine.

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